Anche l’Italia, dopo due anni di attesa, ha recepito il regolamento europeo sul crowdfunding, in modo da garantire una maggiore tutela agli investitori e una maggiore trasparenza alle piattaforme di crowdfunding. La regolamentazione del crowdfunding è una questione importante per la promozione del finanziamento delle start-up e delle PMI, e questo nuovo decreto legislativo dovrebbe contribuire a promuovere un ambiente di investimento più sicuro e affidabile per i consumatori italiani.

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Il Decreto Legislativo n. 30 del 10 marzo 2023 attua il Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 e la Direttiva (UE) 2019/1937. Il decreto legislativo apporta modifiche al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il decreto stabilisce che la Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza come fornitori di servizi di crowdfunding le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993. Inoltre, la Banca d’Italia e la Consob operano in modo coordinato per ridurre al minimo gli oneri gravanti sui fornitori di servizi di crowdfunding.

Il decreto legislativo stabilisce anche i requisiti dei partecipanti al capitale del fornitore di servizi di crowdfunding che detengono almeno il 20% del capitale o dei diritti di voto e le verifiche nei confronti dei titolari di progetti. Inoltre, le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding.

Il decreto legislativo prevede sanzioni per le irregolarità rilevate nell’esercizio dell’attività di vigilanza. Le schede sull’investimento sono redatte in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro UE.

Il nuovo Regolamento (UE) 2020/1503 sui servizi di crowdfunding per le imprese avrà un impatto significativo sul mercato dei capitali europeo, armonizzando le regole di comportamento a livello dell’Unione europea e migliorando l’accesso al finanziamento per le piccole e medie imprese.

L’obiettivo principale del Regolamento è quello di aumentare l’efficienza e la diversificazione del mercato dei capitali dell’UE, creando un mercato unico europeo per il crowdfunding e fornendo accesso a strumenti di finanziamento alternativi ai prestiti bancari.

Per raggiungere questo obiettivo, il Regolamento stabilisce requisiti uniformi per la prestazione dei servizi di crowdfunding, l’organizzazione, l’autorizzazione e la vigilanza dei provider, il funzionamento delle piattaforme, la trasparenza e le comunicazioni di marketing.

Le novità principali del Regolamento, in sintesi, includono una modalità di autorizzazione unica per l’intera Unione europea, un sistema di vigilanza accentrato in capo all’ESMA, un passaporto europeo per gli operatori delle piattaforme di crowdfunding e la disciplina dei servizi di crowdfunding che agevolano la concessione di prestiti.

Inoltre, il Regolamento introduce un modello informativo standardizzato con tutti i dettagli chiave dell’investimento (Key Investment Information Sheet – KIIS), un questionario d’ingresso per la verifica degli investitori non qualificati e requisiti di trasparenza e di governance delle piattaforme.

Il Regolamento ha inoltre apportato le necessarie modifiche al Testo Unico in materia di intermediazione Finanziaria di cui al DLgs n. 58 del 1998 (TUF), in conformità alle modifiche apportate alla disciplina vigente dal citato intervento normativo europeo.

Vediamo nello specifico i principali attori.

Banca d’Italia e Consob

Con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, Consob e Banca d’Italia si sono adeguati alla nuova normativa nazionale. La Consob è l’autorità competente per garantire la trasparenza e la correttezza dei servizi di crowdfunding, mentre la Banca d’Italia si occupa dell’adeguatezza patrimoniale, del contenimento del rischio e delle partecipazioni, della governance societaria e dei requisiti di organizzazione e continuità dell’attività, dell’organizzazione amministrativa e contabile, dei controlli interni e dell’esternalizzazione.

La Consob, sentita la Banca d’Italia, può autorizzare i fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503 e revocare l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 17 dello stesso regolamento (UE). Inoltre, la Consob è il punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti e con l’ESMA.

La Banca d’Italia, sentita la Consob, può autorizzare le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari iscritti nell’albo come fornitori di servizi di crowdfunding e revocare l’autorizzazione. Inoltre, la Banca d’Italia si occupa dell’osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503 in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e di partecipazioni, informativa, governance societaria e requisiti generali di organizzazione e di continuità dell’attività, organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, sistemi di remunerazione e incentivazione, gestione dei rischi, audit interno ed esternalizzazione, requisiti dei partecipanti al capitale del fornitore di servizi di crowdfunding che detengono almeno il 20% del capitale o dei diritti di voto e verifiche nei confronti dei titolari di progetti.

I protocolli d’intesa tra la Banca d’Italia e la Consob riguardano lo scambio di informazioni e l’esercizio delle competenze e dei poteri in relazione alle irregolarità riscontrate.

Investitori

Gli investitori che scelgono di partecipare a un’offerta di crowdfunding tramite una piattaforma online devono rispettare alcune condizioni di adesione stabilite dalla piattaforma stessa. In particolare, nel caso in cui l’offerta di crowdfunding vada a buon fine e gli investitori decidano di avvalersi del regime alternativo previsto, essi devono conferire mandato agli intermediari incaricati per effettuare l’intestazione delle quote in loro nome. Questo processo è obbligatorio e consente ai sottoscrittori di richiedere, in qualsiasi momento, l’intestazione diretta delle proprie quote.

Gli intermediari incaricati rilasciano inoltre ai sottoscrittori o ai successivi acquirenti una certificazione che comprova la loro titolarità delle quote, e non sono previsti costi o oneri per il trasferimento delle stesse. I fornitori di servizi di crowdfunding forniscono ai potenziali investitori una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento, che è redatta dal titolare del progetto.

Il titolare del progetto è il responsabile delle informazioni presenti nella scheda sull’investimento, mentre il fornitore di servizi di crowdfunding è responsabile delle informazioni fornite nella stessa. Inoltre, la scheda sull’investimento deve essere redatta in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’Unione Europea in cui l’offerta di crowdfunding è effettuata.

Società a Responsabilità Limitata

In sintesi, la normativa prevede che le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possano essere oggetto di offerte al pubblico di prodotti finanziari tramite piattaforme di crowdfunding, a condizione che la normativa nazionale sia adeguata al regolamento (UE) 2020/1503. Per la sottoscrizione e l’alienazione di queste quote, è necessario avvalersi di intermediari abilitati alla prestazione di servizi di investimento. Inoltre, entro trenta giorni dalla chiusura dell’offerta, gli intermediari abilitati devono depositare al registro delle imprese una certificazione che attesta la loro titolarità di soci per conto di terzi. I costi relativi alla certificazione sono a carico degli intermediari.

Sanzioni previste

Decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503 prevede l’istituzione di sanzioni amministrative nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding in caso di inosservanza delle disposizioni previste. Le sanzioni amministrative possono essere comminate in caso di violazione delle disposizioni contenute negli atti delegati e nelle norme tecniche di regolamentazione, delle disposizioni in base all’art. 39 del regolamento (UE) 2020/1503, delle disposizioni nei confronti dei soggetti che prestano servizi di crowdfunding diversi dall’art. 2 del regolamento (UE) 2020/1503 e delle disposizioni relative alle comunicazioni di marketing individuate dalla Consob. L’importo della sanzione amministrativa pecuniaria varia da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 500.000 euro, ovvero fino al 5% del fatturato, quando tale importo è superiore a 500.000 euro.

L’entrata in vigore del nuovo regolamento sul crowdfunding rappresenta un’importante svolta per il settore finanziario alternativo in Italia. L’incremento di competitività tra le piattaforme e la possibile integrazione di queste con altre realtà del settore sono solo alcuni degli effetti attesi, come anche l’aumento delle opportunità di finanziamento per le startup e le PMI italiane ed europee. 

Il provvedimento entra in vigore l’8 aprile 2023.

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